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Il Tribunale di Mantova, con ordinanza del 25.03.2014, riteneva nullo il licenziamento comminato alla lavoratrice perchè intimato in concomitanza di matrimonio ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 198/2006 (nel periodo intercorrente tra la data delle pubblicazioni sino ad un anno dopo la celebrazione del matrimonio).
Il datore di lavoro non aveva, infatti, provato l'esistenza di una delle causali che possono escludere la nullità del licenziamento e pertanto veniva condannato alla reintegra della lavoratrice e alla corresponsione di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva riammissione in servizio, al netto dei compensi percepiti da altro datore di lavoro, oltre ai contributi assistenziali e prevideziali.