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ASSEGNO SOCIALE E RINUNCIA AL MANTENIMENTO - Avv. Arturo Strullato

  • 23/01/2023

Il Tribunale di Mantova, con la sentenza in commento (il testo integrale a questo link), ha fatto proprio l’orientamento più recente della Corte di Cassazione, confermando che non è richiesto che  lo stato di bisogno utile per l'ottenimento dell'Assegno Sociale sia incolpevole (Cass. Civ. Ordinanza n. 23305 del 26 luglio 2022, Cass. Civ. sentenza del 6 ottobre 2022, n. 29109)

IL CASO AFFRONTATO

L’INPS di Mantova aveva negato il diritto al riconoscimento dell'Assegno Sociale alla richiedente, ritenendo escluso il presupposto dello stato di bisogno per l'accesso alla prestazione dal comportamento dell'interessata, la quale non aveva richiesto all'ex coniuge, in sede di divorzio, l'assegno di mantenimento, interpretando tale circostanza come indicativa di autosufficienza economica.

I RIFERIMENTI NORMATIVI

L’Assegno Sociale è un contributo economico di natura assistenziale erogato dall’INPS a tutti coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate. E’ previsto dall’art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995.

Viene pagato dall’Istituto Previdenziale, senza che sia necessario il versamento di alcun contributo, per un importo che varia di anno in anno.

Nel 2022 l’Assegno Sociale INPS ammonta a 469,03 euro al mese, erogato per 13 mensilità.

A decorrere dal 1° gennaio 2019, per ottenere l'assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • 67 anni di età;
  • stato di bisogno economico;
  • cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
  • residenza effettiva in Italia;
  • requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).

LA SENTENZA IN COMMENTO

Il Tribunale di Mantova ha ricordato che la disciplina normativa di riferimento non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell’accesso al diritto, né ai fini della misura dell’Assegno Sociale.

La legge, infatti, prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso che, per essere normativamente rilevante, non deve essere anche incolpevole: la condizione legittimante per l’accesso alla prestazione assistenziale rileva, difatti, nella sua mera oggettività.

Il Tribunale di  Mantova, aderendo all’ultimo orientamento della Cassazione, ha quindi ritenuto sussistente il diritto all'assegno in favore del soggetto che, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito.

La giurisprudenza prende così posizione sul rapporto tra l'intervento dell'Ente di previdenza e gli obblighi alimentari dei familiari o dei congiunti, non individuando alcuna necessità per chi ritiene di essere nello stato di bisogno di escutere, dapprima, il patrimonio dei familiari.

E’ noto, infatti, che la scelta del coniuge bisognoso di non richiedere gli alimenti in sede di divorzio tiene conto di molteplici  fattori (durata del processo, affidamento dei figli, ecc.) non sempre e non solo di natura economica.

La soluzione adottata pone fine ad orientamenti ondivaghi della giurisprudenza di merito che, in taluni arresti, richiedeva, quale requisito per il riconoscimento dell’assegno, la sussistenza di uno stato di bisogno incolpevole, non previsto dalla legge (ex multis, Trib. Genova sez. V – lavoro, 17/07/2014).

Si consolida, quindi, il principio secondo il quale, ai fini della concessione dell’assegno sociale, lo «stato di bisogno economico» non può essere desunto dalle scelte di vita del richiedente ed in particolare dalla circostanza di non aver richiesto, in sede di separazione o divorzio, un adeguato assegno di mantenimento.