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Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro in termini di autonomia o subordinazione, si deve fare riferimento al concreto atteggiarsi ed alle specifiche modalità di svolgimento della prestazione di lavoro.
La Suprema Corte ha precisato che la formale qualificazione del rapporto di lavoro operata dalle parti non vincola il Giudice che, attraverso il filtro di consolidati canoni interpretativi, deve individuare la corretta qualificazione del rapporto di lavoro.
Questi canoni sono principalmente l'assoggettamento al potere disciplinare, direttivo e di controllo del datore di lavoro (c.d. eterodirezione), che si connotano in termini peculiari con riferimento alla categoria dei Dirigenti, attesi gli ampi margini di autonomia di cui godono tali lavoratori.
Il Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, con la sentenza n.124/2019 del 21.06.2019 (un estratto a questo link), facendo tesoro di tali principi, ha riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato di un Dirigente che collaborava con una azienda attraverso un contratto a progetto.
Il Tribunale mantovano ha infatti affermato che l'esistenza di un coordinamento funzionale della prestazione del lavoratore con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, fa si che si possa parlare di "subordinazione attenuata", tipica della qualifica dirigenziale.
Il Tribunale, quindi, provata la "subordinazione attenuata" attraverso prove documentali e l'escussione di alcuni testi, ha condannato la società a riconoscere le differenze retributive tra quanto percepito dal lavoratore sulla scorta dei contratti di lavoro autonomo e quanto avrebbe dovuto percepire nello stesso periodo come Dirigente.
La società è stata inoltre condannata a regolarizzare la posizione contributiva del Dirigente, versando all'INPS i relativi contributi previdenziali.