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Ai fini dell'anzianità contributiva utile per il diritto alla pensione, i lavoratori con part time ciclico verticale non devono subire discriminazioni rispetto a a quelli a tempo pieno.
In tal modo si è pronunciato il Tribunale di Mantova con la sentenza n.185/2019 del 25.10.2019 (a questo link), affermando che in conformità al principio di discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva n.97/81/CE, i lavoratori con orario di lavoro part time verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro.
Il caso riguardava una lavoratrice addetta al servizio di refezione nelle scuole, che nei periodi estivi non lavorava e non maturava l'anzianità contributiva utile ai fini del diritto alla pensione.
Con la sentenza, quindi, è stata accolta la domanda della lavoratrice, che si è vista riconoscere dall'INPS l'anzianità contributiva anche per i periodi estivi in cui il rapporto di lavoro veniva sospeso.