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Nel caso in cui un CCNL preveda un termine finale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, decorso il quale le giustificazioni del lavoratore si debbano intendere accolte, tale condizione non rappresenta una semplice clausola di stile ma una condizione perentoria che deve essere rispettata.
Tale orientamento è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n.21569 del 3 settembre 2018.
Pertanto per i rapporti di lavoro regolati da CCNL che prevedono tale clausola, si pensi a quello del Metalmeccanici per citarne uno, se il datore di lavoro non esercita il potere disciplinare nei termini contrattuali, decade dalla facoltà di esercizio ed il licenziamento eventualmente comminato dovrà essere dichiarato illegittimo.