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La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.9339 del 16 aprile 2018 ha affermato che è illegittimo il licenziamento del dipendente a fronte di una legittima richiesta di ferie se ad essa non ha fatto seguito alcuna risposta da parte del datore di lavoro.
La successiva assenza del lavoratore non può pertanto ritenersi ingiustificata e, in base ai generali cirteri di correttezza e buona fede, occorre valutare i comportamenti sia del dipendente che del datore di lavoro.
In altre parole, se è vero che il dipendente non può autodeterminare il proprio periodo di ferie, il datore di lavoro deve rispondere ad una richiesta del dipendente per eliminare ogni equivoco.