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Licenziamento e Facebook - Avv. Arturo Strullato

  • 17/06/2021

Viola la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per contrarietà all'art. 10, chi licenzia un dipendente solo perché ha messo un "like" ad un post pubblicato su Facebook. Questa la decisione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) contenuta nella sentenza del 15 giugno 2021 sul ricorso n. 35786/19.

IL CASO AFFRONTATO

La vicenda riguardava la Turchia, ed a fare ricorso alla CEDU, è stata una dipendente del Ministero dell'Istruzione. La donna aveva messo un "like" su alcuni post di altri utenti nei quali si usavano toni molto critici contro le politiche repressive delle autorità pubbliche e si incoraggiava a protestare contro tali pratiche. Il Comitato di Disciplina del Ministero aveva pertanto deciso il licenziamento della donna per aver disturbato "la pace, la tranquillità e l'ordine del posto di lavoro per scopi ideologici e politici" e per avere incoraggiato atti di protesta.

LA SENTENZA DELLA CEDU
 
Dopo aver visto respinte le proprie ragioni in ogni grado di giudizio avanti l'autorità giudiziaria turca, alla dipendente non restava che rivolgersi alla CEDU, innanzi alla quale ha sostenuto che il licenziamento irrogatole risultava contrario all'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che così dispone:

"1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione."

La Corte europea adita ha accolto le doglianze della ricorrente, ritenendo il licenziamento del tutto sproporzionato rispetto alla condotta della dipendente.

Criticabile per la CEDU l'operato dei giudici nazionali, che avevano confermato nei vari gradi di giudizio il licenziamento sull'erronea convinzione che il "like" della dipendente avesse turbato la tranquillità sul posto di lavoro, senza considerare l'interesse generale del tema trattato nel post.

Nella sentenza, con un voto all'unanimità, i giudici sostengono che gli articoli riguardavano "argomenti di indiscutibile interesse pubblico", dato che contenevano "critiche politiche virulente contro supposte pratiche repressive delle autorità, appelli a manifestare per protestare contro di esse, espressioni di indignazione per l'omicidio del presidente di un ordine d'avvocati, la denuncia di presunti abusi sugli studenti nelle scuole pubbliche e una forte reazione a una dichiarazione, ritenuta sessista, di un leader religioso".
 
E IN ITALIA COSA ACCADE ?
 
La sentenza offre lo spunto per analizzare la situazione italiana.

E' legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che pubblichi sui social network (nella specie, Facebook) immagini e commenti offensivi nei confronti della società datrice di lavoro, non potendo essere invocato dal dipendente un divieto ex art.8 L. 300/1970 di interferenza nella vita privata, stante la potenzialità diffusiva del materiale postato.

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza del 12 novembre 2018 n.28878, peraltro in linea con altre pronunce giurisprudenziali.

Non è pertanto in gioco il diritto di critica, che spetta a chiunque, anche al dipendente, ma la critica non deve mai superare i limiti della cosiddetta «continenza»: non deve cioè trasmodare in ingiustificate offese alla moralità e alla professionalità altrui, tanto più se si tratta di quella del proprio datore di lavoro o del collega.

Dunque, nonostante la sentenza della CEDU, si può essere licenziati per un semplice post su Facebook (o anche per un "like" a post altrui) che esprima disprezzo, astio, ostilità e che discrediti la reputazione dell’azienda o del datore di lavoro.