Ci serviamo dei cookie per diversi fini, tra l'altro per consentire funzioni del sito web e attività di marketing mirate. Per maggiori informazioni, riveda la nostra informativa sulla privacy e sui cookie. Può gestire le impostazioni relative ai cookie, cliccando su 'Gestisci Cookie'.
E' ritorsivo il licenziamento del lavoratore che ha registrato alcune conversazioni con i colleghi a loro insaputa per provare di avere subito un demansionamento.
A stabilirlo è il Tribunale di Nola con una ordinanza del 28 dicembre 2020 (a questo link).
I fatti
Il lavoratore veniva licenziato, per aver leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario, dopo aver prodotto in un giudizio, da lui promosso per il riconoscimento del demansionamento e del conseguente risarcimento danno, una registrazione fonografica, acquisita in ambiente di lavoro senza il consenso degli interessati.
Ricorreva quindi in tribunale, chiedendo di annullare il licenziamento, perché ritenuto ritorsivo.
Le motivazioni del Tribunale
Secondo il Tribunale di Nola, che peraltro aderisce all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, le registrazioni ambientali possono essere eseguite anche senza il consenso dei soggetti coinvolti, se sono volte a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere le investigazioni difensive previste dalla legge 397/2000, e ciò a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Afferma il Tribunale: " (...) è pertanto da escludersi nel caso in esame la configurabilità di ogni rilevanza penale della condotta del ricorrente, sussistendo l’ipotesi derogatoria, rispetto alla necessità di acquisire il consenso dei soggetti privati interessati alle registrazioni, visto la finalità del lavoratore di documentare e dimostrare il demansionamento ed il mobbing."
Quanto al carattere ritorsivo del licenziamento il giudice stabilisce che "(…) il licenziamento per ritorsione, costituisce l’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata, con conseguente nullità del licenziamento."
Le condizioni necessarie per l’utilizzabilità delle registrazioni occulte nel processo
La Suprema Corte si è espressa circa le condizioni che legittimano la produzione, in giudizio, delle registrazioni effettuate all’insaputa dell’interlocutore, rinvenendo tali condizioni in:
- Esigenza di tutela o riconoscimento di un diritto;
- Utilizzo delle riproduzioni esclusivamente per esigenze di difesa e durante il periodo necessario a dette esigenze.
Nel caso in esame il dipendente è stato quindi reintegrato nel posto di lavoro, avendo il Giudice ritenuto il licenziamento nullo e ritorsivo, poiché adottato a fronte dell’esercizio legittimo di un diritto.