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La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 14515 del 6 giugno 2018 ha confermato che non basta la semplice soppressione di un reparto per legittimare il licenziamento di una "lavoratrice madre", essendo necessaria la totale cessazione dell'attività aziendale.
Si ricorda che il licenziamento della "lavoratrice madre" non è consentito dall'inizio della gravidanza sino al compimento di un anno di età del bambino (c.d. periodo protetto), comportando la violazione di tale norma la reintegrazione nel posto di lavoro della dipendente.
In altre parole, la semplice soppressione del reparto non può essere equiparata alla cessazione dell'attività ed il datore di lavoro deve collocare la "lavoratrice madre" in altro reparto, salvo dimostrare che questo sia impossibile.
La sentenza a questo link.