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Il pagamento della somma indicata nella busta paga non è provato dalla sottoscrizione per ricevuta da parte del lavoratore, firma che comprova solo la ricezione della busta paga.
Lo afferma la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21699 del 6 settembre 2018 (a questo link), che in pratica da attuazione al generale divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni in vigore dal 1 luglio 2018.
Inserire la dicitura "per ricevuta" con la firma del dipendente dimostra solamente che questi ha ricevuto una copia della busta paga e non ha alcun valore circa l'effettivo pagamento dello stipendio.