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Il superminimo rappresenta una voce della retribuzione, attribuita singolarmente o collettivamente, che costituisce un incremento retributivo aggiuntivo rispetto al c.d. minimo tabellare determinato dal contratto collettivo.
Uno dei temi più discussi in materia di superminimo riguarda la sua c.d. "assorbibilità" nel trattamento retributivo migliorativo derivante da un rinnovo del CCNL o da un passaggio del dipendente ad un livello superiore.
In via generale il superminimo si ritiene assorbibile dai successivi miglioramenti retributivi; la giurisprudenza maggioritaria ritiene che il superminimo debba essere assorbito dal migliore trattamento retributivo, salvo che vi sia una previsione espressa contraria nel contratto individuale o collettivo.
Quindi, generalmente, gli aumenti retributivi non si sommano al superminimo individuale ma lo "assorbono", cioè lo riducono in tutto o in parte.
In alcuni casi, tuttavia, il datore di lavoro ed il dipendente possono stabilire che il superminimo non debba essere assorbito da futuri aumenti contrattuali, espressamente pattuendo nel contratto individuale di lavoro la sua intangibilità.
La regola del cumulo e non dell'assorbimento può essere stabilita anche da comportamenti concludenti delle parti, laddove, nonostante la previsione dell'assorbibilità, in occasione di aumenti retributivi, il superminimo sia rimasto invariato.
La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di precisare che la regola generale dell'assorbimento non è automatica, poiché "al fine della ricostruzione della volontà delle parti in ordine a tale compenso, deve essere valutato anche il comportamento successivo alla conclusione del relativo patto" (Cass. n.14689/2012).
In particolare la Suprema Corte ha riconosciuto che la volontà delle parti di sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento può essere desunta dalla circostanza che lo stesso sia sempre rimasto inalterato nel tempo, nonostante i vari rinnovi contrattuali ed i relativi incrementi retributivi.
Ed è proprio con riferimento a questo principio che il Tribunale di Mantova con la sentenza n.96/2020 del 20.10.2020 (a questo link) ha ritenuto che, in un caso specifico, pur in presenza di un superminimo ritenuto assorbibile nel contratto individuale di lavoro, lo stesso si dovesse ritenere intangibile.
Per anni il superminimo era rimasto invariato, nonostante aumenti di livello e rinnovi contrattuali e per tale motivo il Giudice ha ritenuto che il comportamento concludente delle parti dovesse superare il precedente accordo circa l'assorbibilità del superminimo.
Ne consegue, quindi, che qualora il dipendente riesca a dimostrare l'intangibilità del superminimo, lo stesso si dovrà ritenere una componente fissa della retribuzione.