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La lavoratrice madre che ha beneficiato dei periodi di astensione facoltativa per allattamento non può essere discriminata nel caso di premio aziendale legato all'anzinità di servizio.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n.26663 del 22 ottobre 2018 (scaricabile a questo link), la quale ha affermato che "se si decidesse di escludere dal computo dell'effettivo servizio necessario ai fini del premio i periodi di astensione facoltativa dal lavoro, si farebbe derivare dalle disposizioni di legge un effetto di discriminazione indiretta di genere".
La discriminazione indiretta di genere è quella che si ha quando i lavoratori di un sesso sono posti in una situazione di svantaggio rispetto a quelli dell'altro sesso in ragione di norme apparentemente neutre.
Per tale motivo l'azienda deve erogare alla lavoratrice madre il premio aziendale legato all'anzianità di servizio tenendo conto anche dei periodi di astensione facoltativa per maternità.