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Diritto alla qualifica superiore - Avv. Arturo Strullato

  • 19/06/2020

Il conferimento sistematico, anche frazionato, al dipendente di mansioni superiori, risponde ad una esigenza strutturale dell'azienda e comporta il diritto del lavoratore alla corrispondente qualifica superiore.

Con l'Ordinanza n. 1556 del 23.01.2020 (a questo link) la Corte di Cassazione ha confermato tale principio.

L'art. 2103 c.c. prevede che, nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al corrispondente trattamento economico e l'assegnazione diviene definitiva se non è avvenuta per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo 6 mesi continuativi o per il diverso periodo previsto dai CCNL.

Potrebbe quindi accadere che il datoro di lavoro faccia lavorare con mansioni superiori il dipendente per periodi più brevi, al fine di non superare il predetto limite temporale.

La Corte di Cassazione ha però affermato che in presenza di una reale esigenza strutturale occorre procedere con l'unificazione per sommatoria dei diversi  periodi di lavoro ai fini della promozione automatica  del dipendente.

Nel caso in esame, il conferimento di mansioni superiori era avvenuto con particolare frequenza e sistematicità, rendendo evidente l'intento fraudolento del datore di lavoro di impedire il diritto alla promozione in capo al dipendente.