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Crediti di lavoro: la prescrizione decorre dalla fine del rapporto - Avv. Arturo Strullato

  • 09/07/2022

Il termine di prescrizione decorre dalla fine del rapporto di lavoro per tutti i diritti e crediti del lavoratore che non siano prescritti al momento della entrata in vigore della Legge Fornero, ovvero dal Luglio 2022.

E' il principio di diritto enunciato dalla Sezione lavoro della Corte di cassazione, con sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022 (a questo link), a soluzione della dibattuta questione relativa al giorno iniziale di decorrenza della prescrizione dei crediti del lavoratore.

La questione devoluta alla Corte di Cassazione, di fondamentale rilevanza applicativa, può essere così sintetizzata: la prescrizione relativa ai crediti di lavoro decorre sin dal momento della maturazione del diritto (e quindi anche nel corso del rapporto di lavoro) oppure decorre dalla data di cessazione del rapporto?

Dopo una ondivaga applicazione del dies a quo della prescrizione da parte della giurisprudenza di merito, finalmente la Corte di Cassazione ha posto la parola fine ai dubbi interpretativi, affermando che il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non fossero già prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero). Questo perché, pur mancando una predeterminazione certa dell’ambito di applicazione dei diversi regimi sanzionatori del licenziamento illegittimo, la tutela reintegratoria avrebbe assunto carattere c.d. “recessivo”.

In altre parole la Corte di Cassazione ha ritenuto che il rapporto di lavoro non offra più quelle garanzie di stabilità, sia in seguito alla modifica dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori da parte della Legge Fornero che dall'introduzione delle c.d. tutele crescenti previste dal Jobs Act.

Di conseguenza, per tutti i rapporti di lavoro privato, la prescrizione dei crediti inizia a decorrere solamente dalla cessazione del rapporto di lavoro, mentre in costanza decorre solamente per il lavoro pubblico, rapporto che gode ancora di una adeguata stabilità.

La sentenza commentata avrà un effetto dirompente poiché a questo punto il lavoratore dipendente potrà invocare, se esistenti ovviamente, tutte le differenze retributive che non fossero già prescritte alla data di entrata in vigore della Legge n.92/2012, qualora il rapporto sia ancora in corso o sia cessato da meno di 5 anni.