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Il Garante della Privacy si è espresso su alcune tematiche in materia di vaccino anti Covid in ambiente di lavoro.
Con le FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale il 17 febbraio 2021 (a questo link) il Garante si è pronunciato su temi particolamente dibattuti in questi giorni, in particolare:
1) Il Datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?
2) Il Datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?
3) La vaccinazione anti Covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)?
Il Garante ha, quindi, interpretato alla luce della normativa vigente, alcuni punti fondamentali come di seguito argomentato.
Innanzitutto, al Datore di lavoro non è concesso chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sull’avvenuta vaccinazione, né consegnare copia dei documenti comprovanti la stessa.
L'Autorità Garante chiarisce che il medico competente non è autorizzato a fornire al Datore di lavoro alcun dato afferente ai nominativi dei dipendenti che abbiano sostenuto il vaccino, attività di trattamento esclusivamente concessa allo stesso medico competente nell’ambito delle attività di sorveglianza e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica del lavoratore.
Al Datore di lavoro, invece, potrà essere concesso esclusivamente di attuare le misure indicate dal medico competente nei soli casi di trasmissione di giudizi di parziale e/o temporanea inidoneità alla mansione del lavoratore dipendente.
Si attende un intervento normativo o quantomeno, delle linee guida che possano consentire una corretta applicazione delle norme relative al trattamento dei dati personali.
In mancanza di una previsione di legge che regolamenti le vaccinazioni anti Covid negli ambienti di lavoro o che lo imponga quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni e attività lavorative (come nel contesto sanitario), ci si deve attenere alle regole generali di tutela della privacy e alle misure speciali di protezione previste per determinati ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008).
Pertanto, oggi, soltanto il medico competente può trattare i dati personali sulla eventuale vaccinazione dei dipendenti, mentre il datore di lavoro deve limitarsi ad attuare, sul piano organizzativo, le misure suggerite nei casi di parziale o temporanea inidoneità.