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CONGEDI PARENTALI - COPPIA OMOSESSUALE - DISCRIMINATORIA LA MANCATA CONCESSIONE ALLA SECONDA MADRE DI UN MINORE - Avv. Arturo Strullato

  • 05/03/2021

La legge tutela la lavoratrice madre nelle diverse fasi della gravidanza e nei primi anni di vita del bambino.

A entrambi i genitori è poi riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro facoltativamente e contemporaneamente entro i primi anni di vita del bambino (c.d. congedi parentali).

Il Tribunale di Milano con una sentenza del 12 novembre 2020 (a questo link) si pronunciato in un contenzioso riguardante la fruizione di tali congedi da parte di una coppia omosessuale.

Nel caso specifico una dipendente dell'ATS di Milano era diventata mamma grazie all’inseminazione artificiale avvenuta in Spagna insieme alla compagna e aveva così chiesto il congedo parentale che spetta a qualsiasi altra coppia di genitori per accudire il bambino.

La ATS di Milano, adducendo l’incertezza del quadro normativo della genitorialità delle coppie omosessuali, respingeva la richiesta di congedo parentale proposta dalla dipendente che attestava il legame genitoriale esistente con il minore, nato da madre naturale alla quale la stessa è legata da unione civile.

Il legame genitoriale era documentato dal certificato di nascita avvenuta all’estero e trascritto dall’Ufficiale di Stato civile del Comune di Milano.

Il Tribunale meneghino, ricostruendo il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, riteneva invece che il datore di lavoro non potesse sindacare la documentazione degli atti di stato civile, e che la mancata concessione del congedo parentale costituisse atto discriminatorio.

In particolare, si legge nella sentenza, “é sottratta al datore di lavoro ogni valutazione in merito alla sussistenza del legame genitoriale”, poiché trattamento difforme rispetto a quello che il datore di lavoro avrebbe tenuto a fronte di analoga richiesta del genitore eterosessuale.

Il Giudice ha ritenuto, quindi, che il congedo al quale ha diritto la madre di minore, diversa dalla madre naturale, è quello ex art. 32, comma 1, lett. b) TU 151/2001 previsto per il padre lavoratore.