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Esercitare pressioni o minacce nei confronti di un gruppo di lavoratori, iscritti ad un sindacato, così da indurli a disdire l'iscrizione o a firmare un accordo sindacale siglato da una organizzazione sindacale alla quale non appartengono, costituisce condotta antisindacale.
Ancora nel 2018, purtroppo, si verificano episodi di questo tipo, rispetto ai quali è necessario richiedere l'intervento del Giudice del Lavoro.
La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza n.366/2018 del 22.11.2018 (a questo link), ha confermato una recente sentenza del Tribunale di Mantova, stabilendo che costituisce condotta antisindacale minacciare un dipendente di licenziamento al fine di indurlo a disdire l'iscrizione al sindacato di appartenza, invitandolo ad aderire ad un altro sindacato.
E' inoltre irrilevante che tale condotta coinvolga un numero limitato di lavoratori e non tutto il personale dipendente, essendo sufficiente anche un solo atto lesivo della libertà sindacale per integrare gli estremi della condotta sanzionata dall'art.28 dello Statuto dei Lavoratori.
Per tali motivi il ricorso in appello proposto dall'azienda è stato respinto, con la conferma integrale della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Mantova.