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Assistenza a disabile e trasferimento del lavoratore - Avv. Arturo Strullato

  • 22/01/2021

ll diritto a non essere trasferiti ad altra sede senza il proprio consenso spetta a tutti i dipendenti disabili o che assistono un familiare disabile. In particolare, tale diritto è concesso al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità.

Il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile opera ogni volta che muti definitivamente il luogo di esecuzione della prestazione anche se lo spostamento venga attuato nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi.

Tale diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni, anche se lo spostamento venga attuato nell’ambito della medesima unità produttiva, risultando l’inamovibilità giustificata dal dovere di cura e di assistenza da parte del lavoratore al familiare disabile, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.

A confermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n.29009 del 17 dicembre 2020 (a questo link).

Per la Corte di Cassazione, addirittura, l'esigenza di tutela del disabile deve essere valorizzata "al di là di ogni condizionamento derivante dal mancato accertamento di uno status o da preclusioni collegate all'inesistenza di un provvedimento formale che confermi la ricorrenza della situazione di fatto che conferisce fondamento al diritto del familiare che presta assistenza al disabile".

Ecco allora che il diritto del dipendente che assiste con continuità un familiare disabile a non essere trasferito decorre dalla richiesta dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 e prevale sulle normali esigenze tecnico-produttive dal datore di lavoro.